PPWR e big bag: cosa cambia con il regolamento UE sugli imballaggi per chi acquista FIBC
Il regolamento UE sugli imballaggi (PPWR) si applica dal 12 agosto 2026. Quali documenti richiedere al fornitore di big bag? Limiti per metalli pesanti e PFAS, dichiarazione di conformità, obiettivi 2030.
Il nuovo regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Regolamento (UE) 2025/40, in breve PPWR – è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica direttamente dal 12 agosto 2026.
Sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi (94/62/CE) e riguarda quasi tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE. I big bag (FIBC), in quanto imballaggi industriali per il trasporto, rientrano nel suo ambito di applicazione.
Questo articolo riassume in che modo il PPWR vi riguarda come acquirenti di big bag, quali documenti richiedere al fornitore e quali obblighi arriveranno nei prossimi anni.
1. I big bag rientrano nel PPWR?
Sì. Il PPWR riguarda anche gli imballaggi per il trasporto, utilizzati per movimentare e proteggere le merci.
L’articolo 29, che disciplina gli obiettivi di riutilizzo, elenca tra i formati interessati, oltre a pallet, casse di plastica e fusti, anche i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i formati flessibili. I big bag sono IBC flessibili.
2. Cosa si applica dal 12 agosto 2026
Limite per i metalli pesanti (articolo 5)
La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi e nei loro componenti non deve superare 100 mg/kg.
La regola vale per tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale.
Limiti PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti (articolo 5)
Gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non devono contenere PFAS («sostanze chimiche eterne») oltre i seguenti limiti:
- 25 ppb per ogni singolo PFAS
- 250 ppb per la somma dei PFAS misurati con analisi mirata
- 50 ppm per i PFAS totali (compresi i PFAS polimerici)
Se utilizzate big bag per alimenti, questi limiti vi riguardano direttamente.
Dichiarazione di conformità UE e documentazione tecnica (articoli 38-39)
Il fabbricante dell’imballaggio deve eseguire una valutazione della conformità che dimostri che l’imballaggio soddisfa i requisiti degli articoli da 5 a 12 del PPWR, redigere la documentazione tecnica e rilasciare una dichiarazione di conformità UE.
3. Se acquistate big bag da fuori UE
Il PPWR separa chiaramente i ruoli:
- Il fabbricante extra-UE (ad esempio un produttore di big bag in Turchia) esegue la valutazione della conformità, redige la documentazione tecnica, rilascia e firma la dichiarazione di conformità UE.
- L’importatore (l’azienda che introduce il big bag nell’UE, spesso l’acquirente stesso) deve verificare prima dell’immissione sul mercato che il fabbricante abbia completato questi passaggi, conservare una copia della dichiarazione e presentarla su richiesta alle autorità di vigilanza del mercato.
L’importatore non rilascia una propria dichiarazione, ma ha la responsabilità della verifica.
Richiedete quindi a un fornitore extra-UE:
- Una dichiarazione di conformità UE rilasciata ai sensi del PPWR
- Rapporti di prova per i metalli pesanti (e per i PFAS nel caso di prodotti a contatto con alimenti)
- Un’etichettatura con numero di lotto o di serie e dati di contatto del fabbricante per la tracciabilità
In Karaca Ambalaj forniamo con ogni spedizione la dichiarazione di conformità UE rilasciata ai sensi del PPWR, il rapporto di prova sui metalli pesanti e, per i prodotti a contatto con alimenti, il rapporto di prova sui PFAS.
4. Cosa arriverà nei prossimi anni
Contenuto riciclato (articolo 7) – dal 2030
Per gli imballaggi di plastica arrivano percentuali minime obbligatorie di contenuto riciclato.
Per la categoria «altri imballaggi di plastica», nella quale rientrano i big bag, l’obiettivo è 35% nel 2030 e 65% nel 2040. Per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto realizzati con materiali diversi dal PET – come quelli a contatto con alimenti – le percentuali sono inferiori: 10% nel 2030 e 25% nel 2040.
Le percentuali si calcolano sulla plastica riciclata ottenuta da rifiuti post-consumo, come media per stabilimento di produzione e per anno.
Riciclabilità (articolo 6) – dal 2030
Dal 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere progettati per il riciclaggio.
I big bag realizzati con un unico polimero (polipropilene) sono avvantaggiati; tuttavia diventerà più importante la compatibilità dei materiali di componenti come liner, rivestimenti e stampa.
Obiettivi di riutilizzo (articolo 29) – dal 2030
Per le aziende che utilizzano imballaggi per il trasporto come pallet, casse di plastica, fusti, IBC e formati flessibili, dal 2030 si applica un obiettivo di riutilizzo del 40%. Per i trasporti tra siti dello stesso gruppo aziendale, o tra aziende all’interno dello stesso Stato membro dell’UE, l’obiettivo sale al 100%.
Il regolamento esclude da questi obiettivi alcuni imballaggi. Due esclusioni interessano chi acquista big bag:
- Gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose (ad esempio i big bag certificati UN)
- Gli imballaggi per il trasporto in formato flessibile a diretto contatto con alimenti e mangimi
I big bag per materie prime alimentari restano quindi fuori dagli obiettivi di riutilizzo, mentre per i prodotti non alimentari è prevista una crescita della domanda di big bag riutilizzabili (SF 6:1). Consigliamo di verificare con il vostro consulente per la conformità quale caso si applica al vostro utilizzo.
Etichettatura (articolo 12)
Diventeranno obbligatorie etichette armonizzate che indicano la composizione dei materiali dell’imballaggio. L’obbligo si applica dal 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore del relativo atto di esecuzione della Commissione, se successiva.
5. Lista di controllo per l’ufficio acquisti
- Il vostro fornitore di big bag fornisce una dichiarazione di conformità PPWR?
- Il rapporto di prova sui metalli pesanti (≤ 100 mg/kg) è aggiornato?
- Per i prodotti a contatto con alimenti è stata eseguita una prova PFAS? È disponibile una dichiarazione di conformità ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011?
- L’etichetta del prodotto riporta il numero di lotto o di serie e i dati del fabbricante?
- In vista degli obiettivi 2030, il fornitore ha un piano per il contenuto riciclato e per i prodotti riutilizzabili (SF 6:1)?
6. In Karaca Ambalaj
Karaca Ambalaj produce big bag dal 1998 nel proprio stabilimento in Turchia, certificato BRC IoP AA e ISO 9001, ed esporta il 98% della produzione, principalmente in Europa.
I nostri big bag sono realizzati in tessuto di polipropilene e sono disponibili in versione monouso (SF 5:1) e riutilizzabile (SF 6:1). Per i nostri prodotti per alimenti è a disposizione dei clienti una dichiarazione di conformità ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
Forniamo con ogni spedizione la dichiarazione di conformità PPWR e i rapporti di prova su metalli pesanti e PFAS.
Contattateci per il vostro ordine e per i documenti.
Articoli correlati: Come scegliere i big bag per l’industria alimentare · Big bag per alimenti: la dichiarazione di conformità UE
Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Fa fede la versione vigente del Regolamento (UE) 2025/40 pubblicata su EUR-Lex.
Domande frequenti
Domande frequenti sull'argomento
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